IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, sulle nuove norme in  materia
di   procedimento   amministrativo,   e   successive   modifiche   ed
integrazioni; 
  Visto il  decreto  legislativo  22  maggio  1999,  n.  251,  ed  in
particolare l'articolo 27 che dispone l'emanazione del Regolamento di
applicazione  del  citato   provvedimento   mediante   "decreto   del
Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'industria,
del  commercio  e  dell'artigianato  di  concerto  con  il   Ministro
dell'interno,  previa  deliberazione  del  Consiglio  dei   Ministri,
sentiti il Comitato centrale metrico ed il Consiglio di Stato; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in  data
6 luglio 1999, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  286  del  6
dicembre 1999, sulla individuazione dei beni e  delle  risorse  degli
uffici provinciali metrici da trasferire alle camere di commercio; 
  Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente  modifiche  al
sistema penale; 
  Esperita  la  procedura  d'informazione  prevista  dalla  direttiva
98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno  1998,
che codifica la procedura di notifica 83/189/CE recepita con la legge
21 giugno 1986, n. 317, e successive modificazioni ed integrazioni; 
  Sentito il parere del Comitato centrale metrico nella seduta del 22
maggio 2001; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 4 giugno 2001; 
  Ritenuto di non poter condividere interamente il citato parere  del
Consiglio di Stato, con riferimento ai successivi articoli 33,  comma
5, 36, comma 5 e 53, comma 6, in  considerazione  del  fatto  che  le
funzioni ed i compiti in  materia  di  metrologia  legale  e  metalli
preziosi sono stati conferiti alle camere  di  commercio,  dotate  di
autonomia organizzativa, conservando allo Stato unicamente il  potere
di indirizzo e coordinamento previsto  dall'articolo  4  del  decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri,  adottate  nelle
riunioni del 21 dicembre 2001 e del 24 maggio 2002; 
  Sulla proposta del Ministro delle attivita' produttive, di concerto
con il Ministro dell'interno; 
 
                                Emana 
                      il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
  1. Agli effetti del presente regolamento si intende: 
    a) per "decreto", il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251; 
    b) per "metalli preziosi",  il  platino,  il  palladio,  l'oro  e
l'argento; 
    c) per "materie prime", i metalli preziosi puri e le  loro  leghe
nelle seguenti forme: 
      1) i lingotti, i pani, le verghe, i bottoni, i  granuli  ed  in
genere ogni prodotto ricavato da fusione; 
      2) i laminati ed i trafilati, in  lamine,  barre,  fili  ed  in
genere ogni prodotto predisposto ad ogni processo di trasformazione; 
      3) i semilavorati di qualsiasi forma e dimensione,  e  cioe'  i
prodotti di processi tecnologici di qualsiasi natura meccanici e non,
che pur presentando una struttura finita o semifinita  non  risultano
diretti ad uno specifico uso o funzione, ma sono destinati ad  essere
intimamente  inseriti  in  oggetti  compositi,  garantiti  nel   loro
complesso dal produttore che opera il montaggio; 
      4) le  polveri  prodotte  con  processi  di  natura  chimica  o
elettrochimica o meccanica; 
      5) le leghe brasanti, ad eccezione delle  leghe  per  saldature
"ad  argento"  destinate  ad  impieghi  industriali   estranei   alla
lavorazione dei metalli preziosi; 
    d) per "marchio di identificazione",  il  marchio  costituito  da
un'impronta poligonale, recante all'interno la sagoma di una stella a
cinque  punte,  il  numero  caratteristico   attribuito   all'azienda
assegnataria e la sigla della provincia ove la medesima ha la propria
sede legale; 
    e) per "titolo" delle materie  prime  e  dei  lavori  in  metalli
preziosi, il rapporto in peso tra il fino ed il complesso dei metalli
componenti la lega; 
    f) per "tolleranze sui titoli", le tolleranze sui  titoli  legali
degli oggetti, previste all'articolo 3, comma 4 del decreto; 
    g) per "errori ammessi  in  sede  di  analisi",  l'incertezza  di
misura dei metodi di analisi; 
    h) per "campioni d'analisi", le parti di metallo prelevato  dalla
materia prima o dal semilavorato  o  dall'oggetto,  per  eseguire  il
saggio tendente ad accertare l'esattezza del  titolo.  Tali  campioni
possono essere  costituiti  da  interi  oggetti,  quando  particolari
caratteristiche  costruttive   o   dimensionali   degli   stessi   lo
richiedono; 
    i)  per  "personale  della  camera  di  commercio"  il  personale
ispettivo di cui all'articolo 20 del decreto; 
    l) per "registro", il registro degli assegnatari  dei  marchi  di
identificazione  dei  metalli  preziosi,  tenuto  dalle   camere   di
commercio, di cui all'articolo 14 del decreto; 
    m) per "diritti di saggio e marchio", i  diritti  da  versare  ai
sensi dell'articolo 7, commi 1 e 2 del decreto; 
    n) per "indennita' di mora", le indennita' previste  all'articolo
7, comma 3, del decreto; 
    o) per "tipologia produttiva", la modalita' di produzione  di  un
oggetto  inerente  alla  forma  finale  ed  al  tipo  di   tecnologia
impiegata; 
    p) per "laboratori di analisi", i laboratori  che  effettuano  il
saggio dei metalli preziosi e rilasciano le  relative  certificazioni
del titolo, di cui all'articolo 18 del decreto; 
    q) per  "saggio  facoltativo",  l'analisi  delle  leghe  e  degli
oggetti contenenti metalli preziosi, richiesta facoltativamente dagli
interessati, ed eseguita dai laboratori di  saggio  delle  camere  di
commercio o da loro aziende speciali,  di  cui  all'articolo  13  del
decreto; 
    r)  per  "verbale  di  prelevamento",  il  verbale  redatto   dal
personale della camera di commercio, in sede  di  vigilanza,  di  cui
all'articolo 21 del decreto; 
    s) per "certificazione aggiuntiva", la facolta'  riconosciuta  al
fabbricante o suo mandatario, ai sensi dell'articolo 19 del  decreto,
di garantire la conformita' dei  propri  prodotti  alle  disposizioni
dello stesso decreto. 
 
                                  Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'Amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
              Per  le  direttive  CEE  vengono forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
                                europee (GUCE).

                              Note alle premesse:
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
                                 regolamenti.
              - La  legge  23 agosto  1988,  n.  400, reca disciplina
          dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento della Presidenza
              del Consiglio dei Ministri. L'art. 17 cosi' recita:
              "Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
          della  Repubblica,  previa  deliberazione del Consiglio dei
          Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi  entro novanta giorni dalla richiesta, possono
                 essere emanati regolamenti per disciplinare:
                a) l'esecuzione    delle    leggi   e   dei   decreti
               legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
                b) l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
                                  regionale;
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
               tratti di materie comunque riservate alla legge;
                d) l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
                                 dalla legge.
              2.  Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
                             norme regolamentari.
              3.  Con  decreto  ministeriale  possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
            del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
              4.  I  regolamenti  di  cui al comma 1 ed i regolamenti
          ministeriali  ed  interministeriali,  che  devono recare la
          denominazione di "regolamento , sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione  della  Corte  dei  conti  e pubblicati nella
                              Gazzetta Ufficiale.
              4-bis.  L'organizzazione  e  la disciplina degli uffici
          dei  Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
          sensi  del  comma  2,  su  proposta del Ministro competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto  legislativo  3 febbraio  1993, n. 29, e successive
          modificazioni,  con  i  contenuti  e  con  l'osservanza dei
                             criteri che seguono:
                a) riordino  degli  uffici  di diretta collaborazione
          con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali   uffici   hanno   esclusive  competenze  di  supporto
          dell'organo  di direzione politica e di raccordo tra questo
                             e l'amministrazione;
                b) individuazione    degli    uffici    di    livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione  tra  strutture  con funzioni finali e con
          funzioni  strumentali  e  loro  organizzazione per funzioni
          omogenee  e  secondo criteri di flessibilita' eliminando le
                           duplicazioni funzionali;
                c) previsione  di  strumenti  di  verifica  periodica
                     dell'organizzazione e dei risultati;
                d) indicazione    e    revisione    periodica   della
                      consistenza delle piante organiche;
                e) previsione  di  decreti ministeriali di natura non
          regolamentare  per  la definizione dei compiti delle unita'
          dirigenziali    nell'ambito   degli   uffici   dirigenziali
                                  generali.".
              - La  legge  7 agosto 1990, n. 241, reca nuove norme in
          materia  di  procedimento  amministrativo  e  di diritto di
                     accesso ai documenti amministrativi.
              - Il  decreto  legislativo 22 maggio 1999, n. 251, reca
          disciplina  dei  titoli e dei marchi di identificazione dei
          metalli  preziosi,  in  attuazione dell'art. 42 della legge
                24 aprile 1998, n. 128. L'art. 27 cosi' recita:
              "Art.  27. - 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in
          vigore  del  presente  decreto,  con decreto del Presidente
          della Repubblica, su proposta del Ministro per l'industria,
          del  commercio  e  dell'artigianato,  di  concerto  con  il
          Ministro  dell'interno,  previa deliberazione del Consiglio
          dei  Ministri,  sentiti  il Comitato centrale metrico ed il
          Consiglio   di  Stato,  sara'  emanato  il  regolamento  di
                      applicazione del presente decreto.
              2. Nelle more dell'emanazione del suddetto regolamento,
          si   applica  il  regolamento  approvato  con  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  30 dicembre 1970, n. 1496, e
                    successive modifiche ed integrazioni.".
              - Il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
          6 luglio  1999  individua  i beni e le risorse degli uffici
          metrici provinciali da trasferire alle camere di commercio.
              - La  legge 24 novembre 1981, n. 689, reca modifiche al
                                sistema penale.
              - La  direttiva  98/34/CE  che  prevede  una  procedura
          d'informazione    nel   settore   delle   norme   e   delle
          regolamentazioni  tecniche  e'  pubblicata  nella  Gazzetta
          ufficiale  delle  Comunita'  europee L 204/37 del 21 luglio
                                     1998.
              - Il  decreto  legislativo  31 marzo 1998, n. 112, reca
          conferimento  di  funzioni  e  compiti amministrativi dello
          Stato  alle  regioni ed agli enti locali, in attuazione del
          capo  I  della  legge  15 marzo 1997, n. 59. L'art. 4 cosi'
                                    recita:
              "Art. 4 (Indirizzo e coordinamento). - 1. Relativamente
          alle  funzioni  e  ai compiti conferiti alle regioni e agli
          enti   locali  con  il  presente  decreto  legislativo,  e'
          conservato   allo   Stato   il   potere   di   indirizzo  e
          coordinamento  da  esercitarsi  ai  sensi dell'art. 8 della
                         legge 15 marzo 1997, n. 59.".

                               Nota all'art. 1:
              - Il  decreto  legislativo 22 maggio 1999, n. 251, reca
          disciplina  dei  titoli e dei marchi di identificazione dei
          metalli  preziosi,  in  attuazione dell'art. 42 della legge
           24 aprile 1998, n. 128. L'art. 3, comma 4, cosi' recita:
              "4.  Non  sono  ammesse  tolleranze negative sui titoli
          dichiarati  relativi  alle  materie  prime in oro, argento,
          platino  e palladio, nonche' sui titoli legali ad eccezione
                              dei seguenti casi:
                a) negli  oggetti  di  platino  massiccio  e  di pura
          lastra  e'  ammessa  una  tolleranza  di 5 millesimi; negli
          oggetti  di  palladio massiccio e di pura lastra e' ammessa
                        una tolleranza di 5 millesimi;
                b) negli  oggetti  di platino a saldatura semplice e'
          ammessa  una  tolleranza  di 10 millesimi; negli oggetti di
          palladio  a saldatura semplice e' ammessa una tolleranza di
                                 10 millesimi;
                c) per  gli  oggetti in oro eseguiti col metodo della
          fusione in cera persa, con iniezione centrifuga, e' ammesso
           il titolo legale 753 con la tolleranza di 3 millesimi.".
                              L'art. 20 cosi' recita:
              "Art.  20. - 1. Agli effetti dell'art. 57 del codice di
          procedura  penale,  il personale delle camere di commercio,
          durante  l'espletamento  e  nei  limiti  del  servizio  per
          l'applicazione  delle  norme  del  presente  decreto,  sono
                  ufficiali e agenti di polizia giudiziaria.
              2.  Per  l'identificazione,  il personale suddetto deve
          essere  dotato di una speciale tessera munita di fotografia
            rilasciata dalla camera di commercio di appartenenza.".
                              L'art. 14 cosi' recita:
              "Art.  14.  -  1.  Presso  ogni  camera di commercio e'
          tenuto   il   registro  degli  assegnatari  dei  marchi  di
                  identificazione al quale devono iscriversi:
                a) coloro   che  vendono  platino,  palladio,  oro  e
          argento   in   lingotti,   verghe,  laminati,  profilati  e
                            semilavorati in genere;
                b) coloro   che   fabbricano   od  importano  oggetti
                 contenenti i metalli di cui alla lettera a).
              2.  Per  ottenere  l'iscrizione  al  registro di cui al
          comma  1, gli interessati presentano domanda alla camera di
          commercio  competente  per  territorio  in  cui  hanno sede
          legale  ed uniscono alla domanda stessa copia della licenza
          rilasciata  dall'autorita'  di pubblica sicurezza, ai sensi
          dell'art.  127  del  testo  unico  delle  leggi di pubblica
          sicurezza,  approvato  con regio decreto 18 giugno 1931, n.
                         773, e successive modifiche.
              3.  Ai  sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
          112, art. 16, la licenza di cui al comma 2 non e' richiesta
          per   coloro  che  sono  iscritti  all'albo  delle  imprese
                                  artigiane.
              4.  Il registro di cui al comma 1, e' aggiornato a cura
          della   competente   camera  di  commercio  e  puo'  essere
          consultato  su tutto il territorio nazionale dalla pubblica
          amministrazione,  anche  mediante  tecniche  informatiche e
                   telematiche. Tale registro e' pubblico.".
                              L'art. 7, cosi' recita:
              "Art.   7.   -   1.   Per   ottenere   il   marchio  di
          identificazione,   i  fabbricanti,  gli  importatori  ed  i
          venditori  di  metalli  preziosi  ne  fanno richiesta nella
          domanda   prevista  dall'art.  14,  comma  2,  unendo  alla
          medesima la quietanza di versamento del diritto di saggio e
          marchio  di  L. 125.000  se  trattasi  di aziende artigiane
          iscritte  all'albo  delle imprese artigiane o di laboratori
          annessi  ad aziende commerciali e di L. 500.000 se trattasi
          di  aziende  industriali.  Il  diritto  e'  raddoppiato per
          quelle   aziende  industriali  che  impiegano  oltre  cento
                                  dipendenti.
              2.   La   concessione   del   marchio   e'  soggetta  a
          rinnovazione  annuale  previo  pagamento  di  un diritto di
          importo  pari alla meta' di quelli indicati nel comma 1, da
          versarsi  entro il mese di gennaio di ogni anno alla camera
          di  commercio,  industria, artigianato e agricoltura che di
                  seguito e' denominata camera di commercio.
                3.  Nei  confronti  degli inadempienti si applichera'
          l'indennita'  di  mora  pari  ad  un dodicesimo del diritto
          annuale  per  ogni  mese  o frazione di mese di ritardo nel
                            pagamento del diritto.
              4.  Qualora  il  pagamento  non  venga effettuato entro
          l'anno  la  camera  di  commercio  provvede  al  ritiro del
          marchio   di  identificazione  ed  alla  cancellazione  dal
          registro di cui all'art. 14, comma 1, dandone comunicazione
          al  questore,  affinche'  sia  provveduto  al  ritiro della
                       licenza di pubblica sicurezza.".
                              L'art. 18 cosi' recita:
              "Art.  18.  -  1. I laboratori che effettuano il saggio
          degli  oggetti in metallo prezioso e rilasciano le relative
          certificazioni  del  titolo  devono  essere abilitati dalle
          camere  di  commercio  o  appartenere  alle stesse o a loro
                               aziende speciali.
              2.   Tali   laboratori   devono   offrire  garanzie  di
          indipendenza  e  di  qualificazione  tecnico  professionale
          volta  in  particolare  al  settore orafo argentiero per la
                determinazione del titolo dei metalli preziosi.
              3. La domanda di abilitazione e' presentata alla camera
          di  commercio  competente  per  territorio, ed e' corredata
                       della documentazione comprovante:
                a) la  dotazione  organica  del  personale addetto al
             laboratorio con le relative qualifiche professionali;
                b) l'attrezzatura   del  laboratorio  destinato  alle
          operazioni  di  saggio  dei singoli metalli preziosi, per i
                     quali viene richiesta l'abilitazione.
              4.  Il personale del laboratorio abilitato e' tenuto ad
                      osservare le seguenti prescrizioni:
                a) divieto    di    esercitare,   sia   in   proprio,
          direttamente o indirettamente, sia alle dipendenze di terzi
          o   in  collaborazione  o  societa'  con  terzi,  qualsiasi
          attivita'  di  commercio  o  lavorazione  nel  settore  dei
                               metalli preziosi;
                b) divieto  di  eseguire, in proprio, nel laboratorio
          al  quale  e' addetto, analisi e ricerche che non siano per
                         conto del laboratorio stesso;
                       c) rispetto del segreto professionale.
              5.   La   vigilanza  ed  il  controllo  sui  laboratori
          abilitati  volti  a  verificare  l'osservanza  dei suddetti
          requisiti   sono   esercitati  dalle  camere  di  commercio
          competenti  per  territorio, secondo le modalita' stabilite
                              nel regolamento.".
                              L'art. 13 cosi' recita:
              "Art.  13.  -  1.  I  metalli  e gli oggetti contenenti
          metalli  disciplinati  dal  presente decreto possono essere
          sottoposti  a  saggio,  a  richiesta  degli interessati, da
          parte delle camere di commercio, che appongono, sul metallo
          o  sull'oggetto  saggiato, apposito marchio con le impronte
                          indicate dal regolamento.".
                              L'art. 21 cosi' recita:
              "Art.  21.  - 1. Il personale della camera di commercio
          effettua  visite  ispettive  anche non preannunciate. A tal
          fine  ha  facolta'  di  accesso  nei  locali  adibiti  alla
          produzione,  al deposito ed alla vendita di materie prime e
            di oggetti contenenti metalli preziosi, allo scopo di:
                a) prelevare   campioni  di  materie  prime  portanti
          impressi  il  titolo dichiarato, di semilavorati ed oggetti
          di metalli preziosi finiti, gia' muniti di marchio e pronti
          per  la  vendita,  per  accertare  l'esattezza  del  titolo
          dichiarato  per  le materie prime e del titolo legale per i
          semilavorati   e  gli  oggetti  finiti  mediante  saggi  da
               eseguirsi presso i laboratori di cui all'art. 18;
                b) verificare  l'esistenza  della dotazione di marchi
                              di identificazione;
                c) controllare le caratteristiche di autenticita' dei
                 marchi e la loro perfetta idoneita' all'uso.
              2.  Del  prelevamento  di cui alla lettera a), che puo'
          essere  effettuato  solo  da  personale  con  qualifica  di
          ufficiale  di polizia giudiziaria, viene redatto verbale in
          presenza    del    proprietario    o   di   persona,   che,
                        nell'occasione, lo rappresenti.
              3.  Il  verbale deve specificare, tra l'altro, il peso,
          il   valore,   le   caratteristiche   ed   il   marchio  di
          identificazione   dell'oggetto   e   della   materia  prima
                                  lavorata.".
                              L'art. 19 cosi' recita:
              "Art.  19.  - 1. Allo scopo di garantire la conformita'
          alle   disposizioni  del  presente  decreto,  sono  ammesse
                          certificazioni aggiuntive.
              2.  A  tal  fine  il fabbricante o il suo mandatario ha
          facolta'  di  richiedere apposita certificazione rilasciata
          da  un  laboratorio  di  cui  all'art.  18,  oppure  da  un
          organismo   di   certificazione   accreditato   a   livello
          comunitario  in  base  alle  normative tecniche vigenti che
          risulti rivolto al settore produttivo dei metalli preziosi.
              3.  I  criteri  per l'individuazione degli organismi di
          certificazione  di  cui  al  comma  2  sono  stabiliti  nel
                                 regolamento.
              4.  Ai  sensi  del presente articolo i laboratori e gli
          organismi  di certificazione svolgono periodicamente presso
          il  fabbricante  controlli  sugli  oggetti  pronti  per  la
          vendita.  Le modalita' di tali controlli, mediante prelievi
          di campioni di oggetti ed i relativi esiti delle analisi di
                   saggio, sono stabilite nel regolamento.".